Art. 1.

      1. All'articolo 609-ter, primo comma, numero 1), del codice penale la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «sedici».
      2. All'articolo 609-quater, primo comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero 1), la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «sedici»;

          b) al numero 2), la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «diciotto».

      3. All'articolo 609-quinquies del codice penale la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «sedici».
      4. All'articolo 609-sexies del codice penale la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «sedici».